Ammissibilità

La caccia | Trasmessa il: 12/21/1997





Giornali non dato grande rilievo, mercoledì sc., a notizia di pronunciam. con cui 6ª Sez. penale Corte Cassaz. chiuso definitivam. cosidd. “caso Della Torre”, respingendo ricorso di noto A. Sofri, secondo qle giudice Gian Giacomo D.T., in sua qualità Presidente Corte Assise Appello Milano,  che in ‘95 processò st.  Sofri, insieme a B. & P., x “caso Calabresi” avrebbe esercitato indebite pressioni su al- 2 giurati xché si addivenisse a sentenza di condanna, in qnto convinto, come del resto aveva dichiarato in pubblico prima ancora che processo cominciasse, di colpevolezza di imputati.  2 giurati in quest. avevano testimoniato in tal senso, ma GIP di Brescia aveva respinto ricorso in giugno sc. e adesso Cassaz. confermato in via definitiva qla decis.


In effetti, non gran notizia.  Se hay cosa che da tutta vicenda Calabresi/Sofri risulta lampante est proprio solidarietà con cui Magistratura cercato e difeso, a vari livelli, sentenze di condanna.  Come noto, di 1 sentenza di assoluz. riuscitosi a suo tempo sbarazzarsi ricorrendo addirittura a “sentenza suicida”, documento, i.e., con cui magistrato estensore “motivava” decis. assolutoria di giurati in modo tanto contradditorio da renderne inevitab. annullam.   In specifico caso di giudice D.T., GIP Brescia aveva dato ragione a suo collega di Milano e Cassaz. ha confermato parere di collega di Brescia.  Decis. in senso contrario era altam. improbab., anche xché esistevano testimonianze in senso opposto di altri giurati, e probabilm. imputati stessi non contavanoci + di tanto, visto che affidato propria causa ad altre e + complesse strategie giudiziarie.


Ma hay particolare che da giornali non risulta chiariss. e a me sembra abbastanza interessante.  6ª Sez. suprema Corte non (ripeto non) rigettato ricorso xché ritenetulo menzognero o immotivato.  Non ha, i.e., dichiarato “Ma cosa ci viene a dire qs. Sofri, ns. stimato collega mai sognatosi esercitare pressioni su ness1, mancherebbeci altro, a quei 2 giurati probabilm. dato di volta cerv. oppure chissà qli turpi motivi spingonoli”.  Macché: giudicato ricorso “non ammissib.”  Come a dire che ritenuto, senza disturbarsi a entrare in merito, che chi presentatolo non aveva titoli x presentarlo.  E capirete: a ricorrere contro decis. magistratura abilitato chi habet motivi personali x dolersene, chi se ne considera in qlche modo danneggiato.  Ma qs. non caso.  Se anche, Dio scampine, giudice D.T. avesse commesso illecito di cui accusato (che sarebbe, in specifico, “abuso di ufficio”) parte lesa non sarebbero stati imputati, ma coloro, x intenderci, cui ufficio stato abusato, come dire amministraz. giudiziaria o pubblica amministraz., non capito bene.  Fatto che avessero potuto derivarne 3 condanne a 22 anni galera va considerato dettaglio non particolarm. significante.  Così al- argomentato a suo tempo GIP Brescia, a cui parere giudici Cassaz. adesso, a qnto pare, adeguati.  Aspettiamo con ansia di leggere in particolari loro motivaz.


Ora, non voglio trarre conclusioni troppo generali da qs. che, in fondo, come definitala CdS solo “scaramuccia giudiziaria”, anche se da simili scaramuccie dipende poi libertà di cittad.  Ma ammetterete anche voi che ogni volta che qc1 rifiutasi “entrare in merito” qlche vaga perplessità, come minimo, autorizzata.  Sopratt. qndo da qs. rifiuto servecisi x difendere operato di propri colleghi, x affermare solidarietà di proprio ordine.  Da pdv di cittad. imputato qla solidarietà può essere bel problema.


Sappiamo che Magistratura, in suo complesso, difende con unghie e denti propria organizzaz. unitaria, rifiutando xsino ql’hpt. di “separaz. di carriere” tra giudicanti e inquirenti che a molti, me compreso, sembra qnto di + logico possasi immaginare, visto che inquisire e giudicare sunt (o dovrebbero essere) 2 cose diverse.  Non qui sede x discuterne, certo.  Ma a me sembra che episodietti come qs., che pure non riguardano direttam. qla questione, facciano sospettare che magistrati giudicanti non sentanosi sempre, come dicesi, “terzi tra parti”, che, come est come non est, qche residuo, qlche traccia, qlche incrostazione di atteggiam. inquirente, di qlo che considera riuscito 1 processo solo se concludesi con bella condanna, in loro mentalità sempre possibile trovarle.  Sì, lo so, sunt cose che dice anche Berlu., ma riflettiamoci sopra lo st.


21.12.’97